Art. 2.
(Elezioni al Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. In ogni lista il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore ai due terzi del totale dei candidati».